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Affidamento condiviso e collocamento paritario dei figli nell'ottica della valutazione del loro concreto interesse.

Il collocamento paritetico (anche conosciuto come paritario) è quel tipo di affidamento che prevede tempi di frequentazione dei genitori con il minore perfettamente uguali, costanti e, quindi, paritari.

Così assicurando il diritto del bambino a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, anche in termini di tempo, con ciascuno dei genitori: in altre parole,cioè, così facendo, il minore potrà trascorrere un periodo di pari permanenza presso la casa della madre e del padre, consistente, il più delle volte, nello schema delle settimane alternate.

Occorre però segnalare che il collocamento paritario, anche se praticato, non viene applicato dai Tribunali in modo automatico ma, anzi, viene diversamente regolato sulla base delle dinamiche familiari che caratterizzano il caso concreto (ad esempio, tenendo in debita considerazione gli impegni di lavoro e/o personali dei genitori, oppure la vicinanza o meno delle loro abitazioni).

Ciò che infatti guida i Tribunali ad applicare un simile regime deve in ogni caso corrispondere all’interesse del figlio, nonché al suo loro diritto di crescere in un ambiente quanto più sereno possibile nonostante la fine dell’unione sentimentale dei genitori (c.d. best interest of the child).

Si evidenzia, sotto l'aspetto economico, che detto regime paritario comporta l'applicazione del c.d. mantenimento diretto, così obbligando ciascun genitore a provvedere alle spese ordinarie del minore nel periodo di rispettiva spettanza. In questo modo, perciò, nessuno dei genitori sarà tenuto, durante tale periodo, al versamento del mantenimento (per il minore) in favore dell’altro.

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Sul punto, si segnala la risoluzione di un nuovo caso innanzi al Tribunale di Trieste che, seppure partito in forma giudiziale, si è concluso in forma consensuale.

Lo studio infatti è riuscito ad ottenere, per il padre, il riconoscimento di un affidamento condiviso con collocamento paritario del minore, di tenera età, con una divisione paritetica del tempo secondo lo schema 4 giorni settimanali con l'uno/3 giorni settimanali con l'altro, salva l'alternanza nella settimana successiva. In tale ipotesi, invero, il collocamento paritario corrispondeva perfettamente all'interesse del figlio, stante la vicinanza abitativa dei genitori e, soprattutto, la flessibilità oraria degli impegni lavorativi del padre, che gli permettevano un'organizzazione tale da assicurare una presenza assidua.

Sotto il profilo economico inoltre, nel pieno rispetto dei principi regolanti il collocamento paritario, è stato concordato un mantenimento diretto, senza quindi la previsione di un assegno a carico del padre, e ciò nonostante l'iniziale richiesta della madre in tal senso.




 
 
 

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