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Come si calcola l’adeguamento annuale ISTAT dell’assegno di mantenimento?

L'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento è un argomento riccorente, sul quale mi vengono spesso poste svariate domande.

Innanzitutto è bene chiarirlo: detta operazione, obbligatoria per legge, serve per adeguare il potere di acquisto dell'assegno al costo medio della vita. Essa dev'essere effettuata annualmente e può riguardare tanto l'assegno di mantenimento per il coniuge in sede di separazione o di divorzio, quanto quello disposto in favore dei figli non ancora economicamente autosufficienti.


Ma come si calcola?

A livello prettamente teorico, occorrerà applicare all’importo mensile dell’assegno, la percentuale dell’indice FOI dell'anno successivo al mese di decorrenza indicato nel provvedimento dal giudice o, in assenza, a quello della sottoscrizione dell’accordo o di deposito del ricorso.

Il nuovo importo così ottenuto, rappresenterà la somma sulla quale dovrà essere applicato, l’anno ancora successivo, il nuovo indice FOI per determinare la nuova rivalutazione dell’importo, e così via per quelli ancora successivi.


Nonostante sembri complicato a livello teorico, analizzando l'esempio pratico sotto indicato, tutto sembrerà più semplice:

Ipotizziamo che, all'esito del procedimento di separazione, il marito venga obbligato al versamento nei confronti della moglie di un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, con decorrenza dall'aprile 2020. Ciò significa che, dall'aprile 2020 all'aprile 2021 il marito dovrà effettivamente corrispondere alla moglie l'importo di € 500,00.

Ma cosa accadrà dall'aprile 2021? Il marito dovrà versare l'assegno rivalutato, in questo caso pari ad € 529,00; e ciò sino all'aprile 2022, quando - per l'intero anno successivo - si troverà obbligato a corrispondere alla moglie l'importo ulteriormente rivalutato pari ad € 579,00, così calcolato prendendo come base di partenza quello di € 529,00 e non più di € 500,00.

Per aiutarvi nell'operazione di rivalutazione, qui sotto troverete il link ove, applicando il ragionamento sopra esplicato, potrete effettuare il relativo calcolo, anno per anno!


 
 
 

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