In un precedente articolo avevamo già affrontato la soluzione che, ante riforma Cartabia, l'art. 156 comma 6 c.c. offriva come risposta al nostro quesito: nel caso di inadempienza del coniuge obbligato al versamento di un assegno per il mantenimento dell'altro coniuge o dei figli, l'avente diritto aveva la facoltà di ottenere detto pagamento direttamente da parte di un soggetto terzo che, al contempo, fosse debitore, in forza di un titolo valido, del coniuge inadempiente di una somma di denaro (si pensi, ad esempio, al datore di lavoro, all’erogatore del trattamento pensionistico pubblico o privato, od ancora al conduttore dell’immobile di proprietà del coniuge e dallo stesso concesso in locazione).
Per ottenere ciò, però, il Legislatore imponeva al coniuge interessato di instaurare innanzi al Tribunale un vero e proprio procedimento ai sensi dell'art. 737 c.p.c., all'esito del quale, previo accertamento circa la sussistenza dell'inadempimento, veniva pronunciata la condanna del terzo-debitore al pagamento diretto al titolare del diritto al mantenimento.
Sul punto, buone notizie: la recentissima riforma Cartabia, ed in particolar modo l’articolo 473 bis n. 37 c.p.c., ha snellito significatamente l'iter necessario ad ottenere il c.d. ordine di pagamento diretto del terzo, eliminando di fatto la necessità di presentare un ricorso al Giudice competente secondo quanto precedentemente imposto dall'art. 156 comma 6 c.c.
Qual è, quindi, la nuova procedura da seguire?
Molto semplicemente il coniuge creditore, appurato l'inadempimento, dovrà:
costituire in mora l'altro coniuge, tramite raccomandata o posta elettronica certificata, al fine di sollecitare il destinatario affinché provveda al pagamento dell’assegno dovuto;
trascorsi trenta giorni e qualora il versamento non sia stato, nelle more, regolarmente effettuato, il coniuge creditore potrà rivolgersi direttamente al terzo-debitore, il quale dovrà trattenere l’ assegno di mantenimento dalle somme dovute al coniuge inadempimente, per poi versarlo direttamente al coniuge creditore a partire dal mese successivo a quello di notifica dell’ordine di pagamento diretto;
contestualmente, il soggetto creditore dovrà trasmettere una comunicazione al coniuge debitore – sempre tramite raccomandata o posta elettronica certificata – significando al destinatario di aver richiesto un ordine di pagamento diretto, alla luce dell’inadempienza dimostrata.
Nel caso in cui il terzo-debitore non provvedesse al pagamento o ignorasse l’ordine di pagamento diretto, diventerà egli stesso stesso il debitore e sarà possibile, pertanto, intraprendere un’azione esecutiva nei suoi confronti.
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