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Immagine del redattoreGiorgia Persoglia

Il contratto di convivenza per le "coppie di fatto": a cosa serve?

Aggiornamento: 15 feb 2023

Il contratto di convivenza, introdotto dall’art. 1 comma 50 ss. della Legge 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), è quello strumento attraverso il quale due conviventi di fatto disciplinano gli aspetti patrimoniali (e non) della loro vita di coppia.

Detto contratto può essere concluso solamente tra soggetti maggiorenni, di diverso o dello stesso sesso, tra i quali sussista uno stabile legame affettivo di coppia, connotato da una reciproca assistenza morale e materiale, e tra i quali non vi siano rapporti di parentela, affinità od adozione, ovvero non sia stato già celebrato un matrimonio o un’unione civile.

Sotto il profilo della forma, l’accordo dev’essere stipulato – a pena di nullità – con scrittura privata autenticata da un avvocato/notaio ovvero con atto pubblico (quest’ultimo obbligatorio qualora vi sia un trasferimento di diritti reali immobiliari); esso, poi, entro i dieci giorni successivi, dev’essere trasmesso dal professionista incaricato al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Il contenuto del contratto di cui trattasi può essere vario, al fine di adattarsi al meglio alle esigenze delle parti coinvolte. In particolare esso, oltre all’obbligatoria segnalazione degli indirizzi ove effettuare le comunicazioni inerenti al contratto, può contenere:

  1. l’indicazione della residenza del nucleo famigliare;

  2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

  3. il regime patrimoniale prescelto (della comunione o della separazione dei beni), modificabile in ogni momento;

  4. la designazione dell’altro quale proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute, nell’ipotesi di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere o, in caso di morte, per quanto attinente la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

  5. la nomina del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

Il contratto così stipulato e registrato, oltre che per il caso di morte di uno dei contraenti o di celebrazione di matrimonio/unione civili da parte di uno o di entrambi, potrà essere risolto sia tramite accordo, che per mezzo di recesso unilaterale da esercitarsi con apposita dichiarazione. In entrambe le ipotesi, qualora uno dei due conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, avrà il diritto di ricevere dall’altro gli alimenti per un periodo proporzionato alla durata della convivenza e nella misura determinata ex art. 438 comma II c.c.


 

Articolo pubblicato su Universolegge.it

https://universolegge.it/il-contratto-di-convivenza-per-le-coppie-di-fatto-a-cosa-serve/


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