Di recente definizione, in senso positivo per il cliente, un procedimento di separazione giudiziale che vedeva la moglie nel tentativo di ottenere la pronuncia di addebito nei confronti del marito per asserite condotte violente che lo stesso avrebbe posto in essere, in suo danno, in costanza di matrimonio.
Detta richiesta, però, veniva rigettata dal Tribunale che, in accoglimento delle eccezioni della sottoscritta, uniformandosi a quanto correttamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. Civ. ord. n. 2295/2021), riteneva inattendibili le dichiarazioni rese dai testimoni della moglie. E ciò in quanto, trattavasi di testimonianze che, pur confermando l'asserita esistenza di dette condotte violente, venivano qualificate come rese "de relato ex parte actoris" e, soprattutto, da soggetti animati da indubbia parzialità, quali la figlia, le amiche e quello che, in corso di causa, si dimostrava essere il nuovo compagno.
Conclusioni, queste, a cui il Tribunale giungeva anche in considerazione delle prove documentali prodotte dal marito, ed in particolar modo del decreto di archiviazione pronunciato nell'ambito del procedimento penale, incardinato a seguito di denuncia-querela presentata dalla moglie (non proprio casualmente) dopo aver ricevuto la missiva con cui le veniva comunicata la volontà del marito di separarsi.
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