Il rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere alle pubblicazioni di nozze senza il nullaosta delle autorità iraniane è contrario all'ordine pubblico: è ciò che ha stabilito il Tribunale di Trieste con la sentenza depositata il 25.03.2024.
Il caso in esame, seguito dalla sottoscritta, vedeva un cittadino italiano ed una cittadina iraniana (con permesso di soggiorno) che, volendo convolare a nozze, richiedevano al Comune di Trieste di procedere alle pubblicazioni matrimoniali; richiesta, questa, che veniva declinata causa l'assenza del nullaosta del paese d'origine della nubenda iraniana, che non veniva rilasciato per mancata conversione all'Islam del futuro sposo italiano.
Avverso la decisione dell'Ufficiale dello Stato civile la coppia proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Trieste, chiedendo che venisse accertata l'illegittimità del rifiuto alle pubblicazioni matrimoniali, essendo tale atto contrario all'ordine pubblico. I futuri sposi, infatti, evidenziavano l'assenza di legittimi impedimenti alla celebrazione del matrimonio, posto che gli stessi erano in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento giuridico italiano, così come indicati agli articoli 84, 85 e 86 c.c.
Il Tribunale adito quindi, in accoglimento, nel rilevare il contrasto con l'ordine pubblico, dichiarava l'illegittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato civile: veniva rilevato, infatti come la subordinazione del rilascio del nullaosta da parte dello stato irariano alla conversione all'Islam da parte del cittadino italiano, oltre a violare i principi costituzionalmente garantiti di uguaglianza e di libertà di culto, si ponesse chiaramente in contrasto con l'ordine pubblico, essendo un'arbitraria preclusione del diritto a contrarre matrimonio.
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