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PAS o sindrome da c.d. alienazione parentale: risolto un nuovo delicato caso.

Il caso riguardava una madre che, per il solo fatto di aver trovato un nuovo compagno dopo la fine della relazione sentimentale con il marito, si vedeva tagliata fuori dalla vita del figlio, completamente soggiogato dal padre, con cui era rimasto a vivere.


Ed infatti, intrapresa la via giudiziale, la gravità della situazione veniva subito evidenziata al Tribunale competente, a cui veniva segnalata l'esistenza di tutti i campanelli d'allarme tipici della sindrome di alienazione parentale, ovverosia:

-la campagna di denigrazione nella quale il minore mima i messaggi di disprezzo del genitore “alienante” verso quello “alienato;

-la razionalizzazione debole, con cui il minore spiega con motivazioni illogiche o superficiali le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato;

-la mancanza di ambivalenza: il genitore rifiutato è descritto dal minore come completamente negativo, l’altro è visto come completamente positivo;

-il fenomeno del pensatore indipendente, in cui il minore afferma di aver elaborato da solo la denigrazione nei confronti del genitore alienato;

-l’appoggio totale al genitore alienante, con posizioni del minore sempre a favore di quest’ultimo;

-l’assenza di senso di colpa relativamente a tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del genitore alienato, che sono dallo stesso considerate giustificate e meritate;

-gli scenari presi a prestito, l’uso di frasi, parole, espressioni o la citazione di situazioni normalmente non patrimonio di un minore di quell’età per descrivere le colpe del genitore escluso;

-l’estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato che coinvolge, nell’alienazione, la famiglia e le nuove relazioni affettive (una compagna o un compagno).


In seguito ad un'articolata fase istruttoria, che vedeva anche il coinvolgimento dei Servizi Sociali competenti incaricati di monitorare il nucleo familiare e di indagare le ragioni dei comportamenti del minore, il caso si concludeva con la pronuncia dell'affido condiviso del figlio, nonché con il riconoscimento per la madre di un idoneo diritto di visita, modulato in modo tale da superare - seppure con un iniziale affiancamento degli specialisti - la sofferenza ingenerata nel minore dalla separazione dei genitori!



 
 
 

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