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Tribunale di Gorizia: condannato, già in sede conciliativa, il datore di lavoro ex art. 18 comma 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Accolta la richiesta di un lavoratore di vedere accertata l'illegittimità del licenziamento comminatogli sulla base di un'asserita giusta causa: il datore di lavoro, infatti, è stato condannato in sede di conciliazione al versamento di n. 10 mensilità lorde, comprensive dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, oltre al pagamento delle spese processuali entro il termine stringente di quindici giorni.

Proposta, questa, che il Giudice avanzava considerando il fatto che il datore di lavoro, in sede di procedimento disciplinare, avesse accolto come veritiera la segnalazione pervenuta da un cliente ai danni del lavoratore, poi licenziato. E ciò senza invece considerare che la versione di quest'ultimo fosse al contrario suffragata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese, in quella stessa sede, per iscritto da parte di altri due dipendenti coinvolti nella vicenda.

Ne deriva la conferma circa l'importanza di rilevare, già in sede di procedimento disciplinare, qualsivoglia elemento di fatto e/o di diritto relativo alla nullità od annullabilità della contestazione disciplinare mossa dal datore di lavoro: nel caso in esame, infatti, le dichiarazioni testimoniali dei dipendenti hanno certamente spostato l'ago della bilancia, permettendo la definizione del giudizio già in sede di prima udienza.



 
 
 

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