Veicoli usati e garanzia legale: breve vademecum
- Giorgia Persoglia
- 11 gen 2023
- Tempo di lettura: 3 min
E’ pratica oramai frequente ed in continua crescita quella di acquistare un autoveicolo usato da un concessionario. Ma come comportarsi nel caso in cui l’autovettura presenti un vizio palesatosi solamente dopo l’acquisto e la relativa consegna?
Sul punto è intervenuto il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) che, nel disciplinare i contratti conclusi tra professionista e consumatore, impone al primo di consegnare al secondo beni conformi
al contratto di compravendita ai sensi dell’art. 129.
Ed è proprio detta norma ad indicare le circostanze che devono coesistere affinché i beni possano definirsi conformi al contratto; essi, cioè, devono:
essere idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
essere conformi alla descrizione fatta dal venditore e possedere le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
presentare le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
essere idonei all’uso particolare voluto dal consumatore, da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Ai sensi dell’art. 130 Cod. Cons., quindi, quattro sono i rimedi posti a tutela del consumatore in presenza di un difetto di conformità: la riparazione o la sostituzione del veicolo o, in subordine, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Più in particolare, ai sensi dell’art. 130 comma 7, quest’ultimi sono esperibili dal consumatore allorquando:
la riparazione e la sostituzione siano impossibili od eccessivamente onerose;
il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine;
la sostituzione/riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Affinché possa operare la copertura della garanzia legale incombe sul consumatore l’onere di denunciare il difetto di conformità entro il termine di due anni dalla consegna del bene. L’art. 132 comma 3 Cod. Cons., però, introduce un’importante presunzione: qualora il vizio si palesi entro sei mesi dalla consegna del bene, deve presumersi che lo stesso fosse già esistente in detto momento, con conseguente onere delle prova contraria in capo al professionista.
A chiarirlo è stata anche recentemente la Suprema Corte di Cassazione con la sent. n. 13148/2020, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita”.
Ai sensi del richiamo di cui all’art. 135 Cod. Cons., inoltre, al consumatore spetta comunque il risarcimento dei danni patiti, e ciò in forza delle norme dettate dal Legislatore in tema di compravendita.
Sul punto si riporta un’altra recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha così statuito: “Tra i diritti che competono al consumatore, “nel caso di difetto di conformità”, l’art. 130 cod. consumo, comma 2 non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento. Ciò non significa peraltro che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz’altro fra i “diritti” attribuibili al consumatore da “altre norme dell’ordinamento giuridico italiano (art. 135 cod. consumo)” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1082/2020).
Articolo pubblicato su Universolegge.it
https://universolegge.it/veicoli-usati-e-garanzia-legale-breve-vademecum/
Comments